Il Servizio della Salvaguardia

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Ai sensi della Legge n. 125 del 3 agosto 2007, che ha convertito in Legge il Decreto-Legge n. 73/07 (articolo 1, comma 4) e della delibera n. 156/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, a seguito della completa liberalizzazione del mercato elettrico dal 1° luglio 2007, è stato previsto un servizio di vendita di salvaguardia per i clienti che non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero, connessi in alta o in media tensione o connessi in bassa tensione se diversi dai clienti domestici e dalle piccole imprese (che non abbiano anche punti di prelievo in media o alta tensione).

I clienti in regime di salvaguardia sono serviti a condizioni e prezzi liberamente determinati dall’esercente medesimo previamente resi pubblici e non discriminatori.

L’esercente la salvaguardia è, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della suddetta Legge n. 125 del 3 agosto 2007, l’impresa distributrice (o la società di vendita collegata a tale impresa). Successivamente agli indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, il servizio di salvaguardia sarà definito attraverso procedure concorsuali per aree territoriali.

L’ASSM SpA applicherà ai propri clienti in salvaguardia le condizioni economiche riportate a fianco (che non includono le componenti riguardanti la copertura dei costi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, le componenti A e UC e le imposte).
Tali condizioni sono definite sulla base dei costi sostenuti dall’ASSM SpA per l’approvvigionamento e il dispacciamento dell’energia elettrica e per le attività di commercializzazione ai clienti finali e saranno aggiornate nei prossimi mesi a seguito di eventuali variazioni di tali costi.

Infine, qualora i clienti in regime di salvaguardia intendessero stipulare contratti di fornitura con venditori del mercato libero, hanno il diritto di recedere dal contratto relativo al servizio di vendita in salvaguardia in qualsiasi momento con un preavviso di un mese.

Ai sensi della Legge n. 125 del 3 agosto 2007, che ha convertito in Legge il Decreto-Legge n. 73/07 (articolo 1, comma 4) e della delibera n. 156/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, a seguito della completa liberalizzazione del mercato elettrico dal 1° luglio 2007, è stato previsto un servizio di vendita di salvaguardia per i clienti che non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero, connessi in alta o in media tensione o connessi in bassa tensione se diversi dai clienti domestici e dalle piccole imprese (che non abbiano anche punti di prelievo in media o alta tensione).

I clienti in regime di salvaguardia sono serviti a condizioni e prezzi liberamente determinati dall’esercente medesimo previamente resi pubblici e non discriminatori.

L’esercente la salvaguardia è, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della suddetta Legge n. 125 del 3 agosto 2007, l’impresa distributrice (o la società di vendita collegata a tale impresa). Successivamente agli indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, il servizio di salvaguardia sarà definito attraverso procedure concorsuali per aree territoriali.

L’ASSM SpA applicherà ai propri clienti in salvaguardia le condizioni economiche riportate a fianco (che non includono le componenti riguardanti la copertura dei costi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, le componenti A e UC e le imposte).
Tali condizioni sono definite sulla base dei costi sostenuti dall’ASSM SpA per l’approvvigionamento e il dispacciamento dell’energia elettrica e per le attività di commercializzazione ai clienti finali e saranno aggiornate nei prossimi mesi a seguito di eventuali variazioni di tali costi.

Infine, qualora i clienti in regime di salvaguardia intendessero stipulare contratti di fornitura con venditori del mercato libero, hanno il diritto di recedere dal contratto relativo al servizio di vendita in salvaguardia in qualsiasi momento con un preavviso di un mese.

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