TISG – Obblighi informativi di cui al comma 7.5
TISG – Obblighi informativi di cui all’art. 7.5Ai sensi del comma 7.5 del TISG il distributore tiene conto delle richieste degli Utenti della Distribuzione formulate ai sensi dei commi 7.3 e 7.4 pervenute entro il 10 agosto ai fini dell’assegnazione dei profili di prelievo standard per l’anno termico successivo. Di seguito riportiamo il formato da utilizzare per la trasmissione delle suddette informazioni ragione_sociale_venditore_TISG_Art_7_5.xlsIl file dovrà essere trasmesso, con oggetto “TISG-Comunicazione ai sensi del comma 7.5” all’indirizzo di posta elettronica certificata:clienti.pec@legalmail.itIn …