TISG – Obblighi informativi di cui al comma 7.8
TISG – Obblighi informativi di cui all’art. 7.8Ai sensi del comma 7.8 del TISG gli Utenti della distribuzione sono tenuti a trasmettere all’impresa di distribuzione le informazioni derivanti dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà – richieste ai propri clienti finali titolari di punti di riconsegna con uso tecnologico – secondo i formati definiti dall’impresa di distribuzione. Tali informazioni sono valide per i due anni termici successivi, fatta salva la possibilità da parte del cliente di rettifica per l’anno successivo …