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Art. 1
Obbligo del trasporto
L'Azienda
esercita sulle linee automobilistiche da essa esercitata, alle
condizioni ed alle tariffe in vigore, il trasporto di persone, colli
a mano ed animali al seguito, secondo le condizioni generali
stabilite nel Contratto di Servizio.
Art. 2
Pubblicazione orari
L'Azienda
espone l'orario ufficiale delle corse ‑ e le relative tariffe ‑ nei
propri locali, nei capolinea e nei punti di fermata.
Gli orari esposti al pubblico possono subire variazioni che debbono
essere preventivamente rese note all'utenza.
Art. 3
Condizioni e tariffe
Le vigenti
condizioni e tariffe, debitamente approvate dalla Regione Marche,
sono integralmente applicabili.
Qualsiasi modifica deve essere preventivamente autorizzata e resa
nota all'utenza mediante pubblicazione.
Art. 4
Accesso agli autobus
L'accesso agli
autobus avviene esclusivamente in corrispon-denza delle fermate
poste lungo le linee esercitate dalle singole aziende. Il passeggero
deve segnalare con chiarezza e per tempo l'intenzione di salire in
vettura.
II passeggero in
attesa di scendere deve manifestare per tempo la propria intenzione
utilizzando gli appositi pulsanti di richiesta fermata.
La salita e la
discesa debbono avvenire esclusivamente dalla porta prescritta .
Art. 5
Comportamento in
vettura
Ai passeggeri
degli autobus è vietato:
-
Salire e scendere
dalla vettura in punti diversi da quelli segnalati come fermate;
-
Avere
comportamenti tali da recare disturbo al conducente del mezzo ed
agli altri viaggiatori ;
-
Fumare in
vettura;
-
Occupare più di
un posto a sedere senza munirsi del relativo titolo di viaggio e/o
ingombrare in qualsiasi modo uscite o passaggi;
-
Danneggiare o
insudiciare i veicoli, le pareti, gli accessori e suppellettili ;
-
Esercitare
attività pubblicitarie e/o commerciali, anche se a scopo benefico,
senza il consenso della Società di Gestione;
-
Accedere in
vettura con armi e materiali compresi tra quelli classificati
nocivi e pericolosi o con oggetti ed involucri che per volume,
forma e natura possano risultare pericolosi per i viaggiatori e/o
arrecare danni alla vettura ;
-
Salire
sull'autobus in stato di ebbrezza o in condizioni fisiche o
psicofisiche tali da arrecare danno a sé ed agli altri occupanti
del mezzo;
-
Sporgersi o
gettare oggetti dai finestrini;
-
Aprire i
finestrini dell'autobus senza l'assenso dei viaggiatori
interessati.
Nei casi di
manifesto disturbo arrecato agli altri viaggiatori il personale di
servizio può invitare i responsabili della turbativa a scendere
dall'autobus anche ricorrendo all'intervento delle Forze
dell'Ordine.
I passeggeri sono tenuti a:
-
Cedere il posto
ai mutilati ed invalidi, per i quali sono riservati posti in
vettura, nonché agevolare le persone anziane e le donne in stato di
gravidanza e/o persone con bambini non autosufficienti al seguito;
-
Informare il
conducente sugli eventuali oggetti smarriti/rinvenuti a bordo del
mezzo.
Art. 6
Documenti di viaggio
Gli utenti dei servizi di autotrasporto pubblico di linea
debbono munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio acquistato a
terra o a bordo acquistandolo dal conducente del mezzo, pagando
maggiorazione prevista nei casi stabiliti dalle norme regionali
sulla disciplina delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico
locale, o tramite le emettitrici automatiche qualora il mezzo ne sia
provvisto.
Il titolo di
viaggio non è cedibile e dovrà essere conservato integro e
riconoscibile dall'utente per l'intero percorso o per tutto il tempo
della sua validità ed esibito su richiesta del personale incaricato.
I titoli di
viaggio che necessitano di convalida debbono essere obliterati
immediatamente all'inizio della corsa.
In caso di mancato
o inidoneo funzionamento dell'apparecchiatura di convalida del
titolo di viaggio il viaggiatore dovrà darne immediata comunicazione
al conducente affinché questi lo possa convalidare.
I passeggeri
muniti di abbonamento, all'atto della salita a bordo, debbono
esibire al conducente dell'autobus il regolare abbonamento.
II titolo di
viaggio, ove richiesto, va convalidato all'inizio del percorso ed in
ogni caso prima di raggiungere la fermata immediatamente successiva.
Nel caso di
abbonamenti acquistati presso rivendite autorizzate la convalida
deve essere effettuata al momento del suo primo utilizzo.
Il diritto a
viaggiare decade al termine del percorso corrispondente al valore
del titolo di viaggio posseduto.
Nel caso di
biglietti con validità oraria sono ammesse soste intermedie e
l'utilizzo di più mezzi nel limite del tempo prefissato.
I documenti di
viaggio che richiedano la compilazione di dati a cura
dell'interessato debbono essere regolarmente compilati per essere
validi.
La tipologia dei
biglietti e degli abbonamenti e le relative tariffe sono stabilite
dalla Regione Marche e/o dalla Amministrazione Comunale competente
che vi provvedono con appositi atti amministrativi.
Il possesso di un
titolo di viaggio non obliterato o convalidato non abilita a
viaggiare e l'utente viene considerato con titolo di viaggio non
valido e passibile di sanzione amministrativa.
Art. 7
Controlli,
sanzioni e norme generali
Il viaggiatore,
quando richiesto, è tenuto a fornire le proprie generalità al
personale addetto al controllo di vigilanza. Detto personale nello
svolgimento delle funzioni di accertamento e contestazione delle
irregolarità dei titoli di viaggio acquisisce la qualifica di
pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale.
Il viaggiatore
sprovvisto di documento di identità può essere invitato a discendere
dal mezzo e sottoposto ad identificazione presso la competente
autorità di polizia.
Il viaggiatore che
all'atto del controllo risulti sprovvisto del titolo di viaggio o
presenti un titolo di viaggio comunque non valido (biglietto o
abbonamento non convalidato, scaduto o non accompagnato dai
documenti richiesti) è tenuto oltre al pagamento del biglietto di
corsa semplice anche al pagamento di una sanzione amministrativa
nella misura stabilita dalla legge regionale vigente in materia.
Art. 8
Trasporto bambini
I bambini di età
inferiore ai 6 anni sono trasportati gratuitamente purché non
occupino posti a sedere e siano accompagnati singolarmente da
persona adulta.
E' consentito
trasportare gratuitamente passeggini per bambini piegati in modo
tale da ridurre l'ingombro.
Art. 9
Trasporto bagagli
Il passeggero
munito di regolare documento di viaggio può trasportare
gratuitamente un collo di dimensioni non superiori a cm. 75x50x25 e
di peso non superiore a 10 chilogrammi.
L'ammissibilità di
ulteriori colli è subordinata alla disponibilità di spazio e di peso
e al pagamento della tariffa in vigore.
Non è ammesso in
nessun caso, il trasporto di oggetti ingombranti, sudici o
pericolosi.
Il trasporto di bagagli, pacchi o
colli non accompagnati è consentito soltanto sugli autobus provvisti
di bagagliaio.
Art. 10
Trasporto animali
domestici
Sugli autobus in
servizio di linea il viaggiatore può portare con se, previo
pagamento di un ulteriore biglietto, nei limiti consentiti dalle
norme vigenti, un animale di piccola taglia purché tenuto in modo da
non arrecare molestia agli altri passeggeri o danno al mezzo e/o
alle cose trasportate.
I cani debbono
essere muniti di museruola a maglie fitte e tenuti al guinzaglio.
E' consentito il
trasporto gratuito di cani accompagnatori di non vedenti ‑ purché
muniti di museruola a maglie fitte e tenuti al guinzaglio ‑ e cani
poliziotto.
Qualora un animale
insudici, deteriori la vettura o provochi danni a persone o cose, il
passeggero che lo accompagna è tenuto al risarcimento del danno.
Art. 11
Libera
circolazione
Hanno diritto alla
libera circolazione sugli automezzi di trasporto pubblico i
dipendenti della Regione, delle Province e dei Comuni che svolgono
su di essi compiti di controllo e vigilanza, purché adeguatamente e
preventivamente segnalati alle società di gestione e muniti di
apposita tessera di riconoscimento.
Hanno inoltre
diritto alla libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico
locale su gomma, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della L.R. 24
Dicembre 1998, n. 45, come modificato dall'articolo 24, comma 2,
della L.R. 24 Dicembre 2004, n. 29, gli appartenenti alle Forze di
Polizia.
Art. 12
Informazioni,
suggerimenti e reclami
Per informazioni o
segnalazioni il cliente può fare riferimento al centralino aziendale
o al numero verde o al call‑center attrezzato a tale scopo.
Gli utenti possono
segnalare all'azienda esercente il servizio, a mezzo lettera o fax,
eventuali reclami o suggerimenti relativi al servizio.
L'azienda dovrà
evadere tutti i reclami scritti, con risposta motivata, entro 30
giorni dalla data di ricevimento.
Art. 13
Smarrimento di
oggetti personali
Il passeggero può
rivolgersi al centralino aziendale, al numero verde o al call‑center,
per informarsi in merito a oggetti che lo stesso ritiene di aver
smarrito a "bordo degli autobus".
L'azienda terrà a
disposizione gli oggetti smarriti rinvenuti a bordo dei mezzi per 10
giorni dal rinvenimento, dopodiché applicherà le disposizioni
previste dall'art. 927 e successivi del Codice Civile.
Art. 14
Infortuni sui
mezzi
In caso di
infortuni, cadute, incidenti o altro verificatisi a bordo delle
vetture, i passeggeri debbono segnalare immediatamente al conducente
il danno subito e successivamente, comunque non oltre il termine di
10 giorni dal verificarsi dell'evento, alla società esercente il
servizio con lettera raccomandata A/R.
La denuncia deve
contenere la descrizione del fatto, il numero di targa della
vettura, il nominativo, l'indirizzo di eventuali testimoni ed una
certificazione medica in caso di infortunio .
L'azienda
esercente il servizio di trasporto provvederà a denunciare
l'infortunio alla Compagnia Assicuratrice. |