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Ai sensi della Legge 3 agosto 2007 n. 125, che ha convertito
in Legge il Decreto-Legge n. 73/07 (articolo 1, comma 4), e della
delibera n. 156/07 dell'Autoritā per l'Energia Elettrica ed il Gas,
dal 1° luglio 2007 il mercato dell'energia č completamente
liberalizzato. Pertanto tutti i clienti finali possono scegliere
il proprio fornitore sul mercato libero come previsto dalle
disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione del
mercato elettrico.
In base alle disposizioni del citato decreto, l'Autoritā per
l'energia elettrica e il gas (AEEG) ha predisposto un sistema di
tutele e di salvaguardia per i clienti che non abbiano ancora
scelto un proprio fornitore.
Il Servizio di Maggior Tutela si applica alle famiglie e ai
piccoli consumatori (piccole imprese connesse in bassa tensione
aventi meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10
milioni di Euro) per i quali č garantita la fornitura di energia a
prezzi stabiliti dall'AEEG.
Per usufruire del Servizio della Maggior Tutela si deve presentare all'Esercente il Servizio stesso apposita dichiarazione.
Qualora i clienti in regime di
tutela intendessero
stipulare contratti di fornitura con venditori del mercato libero,
hanno il diritto di recedere dal contratto in essere in qualsiasi momento con un preavviso di
un mese.
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Condizioni economiche uso domestico
Anno 2007 (3°Trim.
- 4°Trim.)
Anno 2008 (1°Trim.
- 2°Trim. -
3°Trim. -
4°Trim.)
Anno 2009 (1°Trim.
- 2°Tim. -
3°Trim.)
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