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Ai sensi della Legge n. 125 del 3 agosto 2007, che ha convertito
in Legge il Decreto-Legge n. 73/07 (articolo 1, comma 4) e della
delibera n. 156/07 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, a seguito della completa liberalizzazione del
mercato elettrico dal 1° luglio 2007, è stato previsto un servizio
di vendita di salvaguardia per i clienti che non abbiano scelto un
fornitore sul mercato libero, connessi in alta o in media tensione
o connessi in bassa tensione se diversi dai clienti domestici e
dalle piccole imprese (che non abbiano anche punti di prelievo in
media o alta tensione).
I clienti in regime di salvaguardia sono serviti a condizioni e
prezzi liberamente determinati dall’esercente medesimo previamente
resi pubblici e non discriminatori.
L’esercente la salvaguardia è, ai sensi dell’articolo 1, comma 4,
della suddetta Legge n. 125 del 3 agosto 2007, l’impresa
distributrice (o la società di vendita collegata a tale impresa).
Successivamente agli indirizzi del Ministero dello sviluppo
economico, il servizio di salvaguardia sarà definito attraverso
procedure concorsuali per aree territoriali.
L'ASSM SpA applicherà ai propri clienti in salvaguardia le
condizioni economiche riportate a fianco (che non includono le
componenti riguardanti la copertura dei costi per il servizio di
trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, le
componenti A e UC e le imposte).
Tali condizioni sono definite sulla base dei costi sostenuti
dall'ASSM SpA per l'approvvigionamento e il dispacciamento
dell’energia elettrica e per le attività di commercializzazione ai
clienti finali e saranno aggiornate nei prossimi mesi a seguito di
eventuali variazioni di tali costi.
Infine, qualora i clienti in regime di salvaguardia intendessero
stipulare contratti di fornitura con venditori del mercato libero,
hanno il diritto di recedere dal contratto relativo al servizio di
vendita in salvaguardia in qualsiasi momento con un preavviso di
un mese. |
Condizioni economiche
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